Praticamente la responsabilità della mancata verifica è totalmente a carico del datore di lavoro, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Verifica Impianti di messa a terra
Verifica dispositivi di messa a terra
Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
- Impianti elettrici di messa a terra
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a cura del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle succitate è una inosservanza che viene contestata al suddetto da parte di NIL, Ispettorato del Lavoro, ARPA, INAIL (ex ISPESL) ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.P.R. 462/01 sono:
- Arresto sino a 3 mesi o ammenda da € 258,23 a € 1032,91 in caso di applicazione dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
- Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da € 2000 a 10.000 in caso di violazione dell’allegato IV del D.lgs 81/08
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).
Periodicità delle verifiche:
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
-
- Verifica biennale
2 anniPer gli impianti di:
- Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili.
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, definiti da CEI 64-8 sez. 751, ovvero le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco con relativo rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)
- Locali adibiti ad uso medico -
- Verifica Quinquennale
5 anniPer tutti gli altri casi.
Obbligo di richiesta
delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
- Non sono valide quindi, come previsto dal DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti e/o imprese installatrici.