Impianti elettrici in luoghi con pericolo esplosione

COSA FACCIAMO

Impianti elettrici in luoghi con pericolo esplosione

Come si distinguono gli impianti elettrici pericolosi?

Si definiscono impianti elettrici pericolosi le installazioni elettriche effettuate in locali, ambienti o luoghi ove sussiste il pericolo di esplosione ed in particolare nelle zone ATEX 0,1,2,20,21,22 ed attigue.
Generalmente in tali aree è buona norma limitare al massimo le installazioni elettriche proprio perché un malfunzionamento elettrico può essere causa di innesco dell’esplosione.

L’elevato rischio presente negli ambienti a rischio di esplosione ha indotto il legislatore a riservare una particolare procedura per la messa in esercizio e l’omologazione. A differenza degli impianti elettrici di messa a terra, infatti, per gli impianti elettrici pericolosi è previsto l’obbligo di omologazione da parte dell’ ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

Per le successive verifiche periodiche, invece, il datore di lavoro deve quindi individuare ed incaricare un soggetto abilitato che effettui tale verifica. E’ importante ricordare che non tutti gli Organismi di Ispezione individuati dal Ministero delle Attività Produttive hanno l’abilitazione per effettuare le verifiche periodiche impianti elettrici pericolosi.

Il servizio ELETTRO-LAB ELETTRO-LAB Srl è un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive per l’esecuzione delle verifiche periodiche impianti elettrici pericolosi di cui all’art. 6 del D.P.R. 462/01.

Al datore di lavoro offriamo:

  • la possibilità di ricevere un preventivo senza impegno per l’esecuzione della verifica periodica dell’impianto elettrico pericoloso installato nella propria Azienda (l’offerta verrà elaborata previa l’acquisizione e l’esame preventivo della documentazione tecnica prevista dalle vigenti normative).
  • l’elasticità nella programmazione delle verifiche. Prima di programmare la verifica vengono acquisite le informazioni necessarie ai fini della sicurezza. In accordo con il datore di lavoro le verifiche vengono programmate negli orari di fermo impianto o comunque nei momenti della giornata ritenuti più opportuni.
  • la gestione delle scadenze attraverso un software specifico che garantisce al datore di lavoro il servizio di avviso della scadenza assicurando il rispetto delle periodicità.

La legge impone

Ai sensi della legge, si impone al datore di lavoro:

  • La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

  • Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

  • Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.

  • L’omologazione è effettuata delle ASL o dall’ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

  • Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.

  • Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Periodicità delle verifiche

  • Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

  • Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

  • Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta dagli organi di vigilanza.

  • Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Verifiche straordinarie

  • Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’Asl o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

  • Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

    • esito negativo della verifica periodica;
    • modifica sostanziale dell’impianto;
    • richiesta del datore di lavoro.

VARIAZIONI IMPIANTI

Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.