Cavi e CPR: Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione

3 Febbraio 2022

Il 1 luglio 2013, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 305/2011, che sostituisce in via definitiva la Direttiva CPD 89/106/CEE, il cui scopo è quello di armonizzare, disciplinare e regolamentare la libera circolazione sul mercato europeo dei prodotti da costruzione, ovvero tutti quei prodotti (infissi, serramenti, pavimenti…) utilizzati per essere installati permanentemente nelle costruzioni. I cavi di distribuzione dell’energia elettrica o di segnale, essendo anch’essi prodotti da costruzione destinati a opere di ingegneria civile, rientrano nel Regolamento CPR.

Una delle principali preoccupazioni del Regolamento dei Prodotti da Costruzione è quella di definire le caratteristiche dei prodotti da costruzione, prendendo come riferimento alcuni capisaldi: resistenza meccanica, reazione all’incendio, impatto ambientale, accessibilità d’uso, reazione al rumore, risparmio energetico e la realizzazione attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali.

I requisiti richiesti ai cavi elettrici devono rispettare quindi determinate caratteristiche, nella fattispecie durante la loro realizzazione va dedicata particolare accuratezza alla sua reazione all’incendio. In realtà un occhio andrebbe anche all’impatto ambientale del cavo stesso, ma questa caratteristica viene implicitamente assolta attraverso l’applicazione della Direttiva RoHS (applicabile ai cavi in virtù delle realizzazioni di mescole ignifughe).

Un riferimento è la CEI UNEL 35016, che definisce la classe di reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento CPR, che permette a progettisti e installatori di avere una immediata correlazione tra la classe di reazione al fuoco e le prescrizioni normative installative contenute nella 64-8/7 artt. 751.04.2 e 751.04.3, nonché le principali tipologie di ambiente nelle quali questi cavi sono ammessi. Sarà in futuro la una revisione della CEI 64-8 a definire le nuove sigle di identificazione dei cavi; quindi addio ai cari N07V-K o FG7(O)R.

I produttori sono ampiamente all’opera nel recepimento e pronte del 1° luglio 2017 a immettere sul mercato i nuovi cavi con le caratteristiche al fuoco. La domanda più frequente è se vi sarà un aumento di costo del cavo. Al momento nessun produttore si sbilancia, ma potrebbe trattarsi di un ipotesi plausibile vista la maggior quantità di prove, e la maggior accuratezza con cui le stesse devono essere eseguite.

Altro inconveniente potrebbero essere quegli impianti in corso d’opera per i quali i tempi di realizzazione si protraggono oltre la data di immissione in commerci dei nuovi cavi. I convegni tecnici discutono sulla difficoltà nel dichiarare conforme un impianto alla normativa CEI pur non rispettando questo di fatto le prescrizioni introdotte dal regolamento CPR. È doveroso ricordare a seguito di quanto detto che un impianto deve in primis essere a regola d’arte (Legge 186/68 art. 1), e che se questo è realizzato secondo la normativa CEI è da considerarsi realizzato a regola d’arte. Progettisti e installatori possono non seguire la normativa CEI, e comunque dichiarare l’impianto a regola d’arte giustificando e motivando le scelte progettuali e assicurando gli standard di funzionalità e sicurezza che solo la regola dell’arte assicura.

Sarebbe opportuno da parte degli installatori premunire nel limite del possibile questi eventi, rivolgendosi ai propri fornitori per avere maggiori informazioni sui prodotti (attraverso la Dichiarazione di Prestazione DoP), e evitare di aumentare il proprio magazzino con cavi non conformi al regolamento CPR.

Gli installatori nazionali sono sempre stati ligi sull’argomento, adottando filosofie impiantistiche con standard ben al di sopra dei minimi installativi imposti. Di contro l’avversità burocratica rende difficile la loro vita, attraverso poi anomalie burocratiche che di continuo si verificano di fronte a uno sportello pubblico.

In definitiva, possiamo riassumere le variazioni più importanti attraverso i seguenti punti:

  • dal 1° luglio 2017 sarà obbligatorio immettere sul mercato cavi che rispettino il regolamento CPR;
  • sarà dovere di progettisti e installatori utilizzarli e installarli nelle nuove costruzioni, laddove questi risultano permanentemente installati;
  • gli impianti esistenti non devono assolutamente essere re-infilati (ovviamente in caso di ampliamento sarà obbligatorio utilizzare cavi CPR);
  • i cavi non conformi al regolamento CPR potranno continuare a essere installati anche dopo il 1° luglio 2017 purché non vengano installati permanente all’interno delle costruzioni;
  • gli installatori che si trovano nella spiacente situazione di dover emettere una dichiarazione di conformità dopo il 1° luglio 2017 senza aver usato cavi CPR, potranno dichiarare conformi gli impianti ai sensi della legge 186/68, giustificando la scelta e assicurando comunque requisiti di sicurezza accettabili in relazione agli ambienti di installazione.

Un nuovo scossone nel mondo elettrotecnico, tra chi maliziosamente afferma che questi cambiamenti siano manna per editori di riviste tecniche, e chi richiede con fermezza una seria regolamentazione tra gli Stati Membri sul libero commercio dei cavi.
Aspettiamo sviluppi.