Estratto DPR 462/01
Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
- Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.P.R. 462/01 sono:
- Arresto sino a 3 mesi o ammenda da € 258,23 a € 1032,91 in caso di applicazione dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
- Arresto da 3 a 6 mesi o sanzione da € 2000 a 10.000 in caso di violazione dell’allegato IV del D.lgs 81/08
Obbligo di richiesta delle verifiche: Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
- Non sono valide quindi, come previsto dal DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti e/o imprese installatrici.
- Periodicità delle verifiche:
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
- 2 anni (verifica biennale) per gli impianti di:
- Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili.
- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, definiti da CEI 64-8 sez. 751, ovvero le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco con relativo rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)
- Locali adibiti ad uso medico
- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi